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Esportazione e Trasporto Rifiuti


Spedizioni TransFrontaliere

DECRETO LEGISLATIVO n. 231 / 2001 

Adempimenti per gli operatori 

Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 1988, n. 457, che precede il Regolamento Comunitario 259/93 sulle spedizioni transfrontaliere, fissa le norme per l’importazione di rifiuti in Italia e per l’esportazione di rifiuti dall’Italia. 
Il Decreto rispetta, nelle sue linee generali, le indicazioni del Regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri.
Per l’importazione di rifiuti in Italia (art. 2), il detentore di rifiuti deve effettuare una comunicazione alla regione o provincia
autonoma nel cui territorio è situato l’impianto cui i rifiuti sono diretti.
Per l’esportazione di rifiuti verso Stati appartenenti alla CEE e all’OCSE (art. 3), il detentore dei rifiuti in Italia deve effettuare una comunicazione all’autorità competente dello Stato di destinazione e degli Stati CEE interessati dal transito, oltre che alla regione o provincia autonoma nel cui territorio sono stoccati i rifiuti.
L’esportazione di rifiuti per lo smaltimento dall’Italia verso Stati non appartenenti alla CEE o all’OCSE (art. 4) è vietata, tranne che in casi eccezionali.
Relativamente alle autorità competenti in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’art. 16, c. 4 del Dlgs 22/97 stabilisce che:

  • autorità competenti per spedizione e trasporto sono le Regioni e Province autonome;
  • autorità competente di transito è il Ministero dell’Ambiente;

Per la Regione Emilia Romagna, la Legge Regionale 153/98 ha delegato le competenze in materia di trasporto transfrontaliero alle Province.

Il Decreto Ministeriale 3 settembre 1998 n. 370 fissa le norme relative alla prestazione di garanzie finanziarie per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del Regolamento 259/93/CEE sono garantite da fidejussioni rilasciate a favore dello Stato italiano da aziende di credito o da imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. 
La fidejussione viene prestata dal notificatore e garantisce:

  • le spese di trasporto;
  • le spese di smaltimento o recupero;
  • eventuali costi per la bonifica di siti inquinati connessi a smaltimento o recupero e sostenute dalle autorità competenti di spedizione o di destinazione e dallo Stato.

La fidejussione viene prestata secondo lo schema e le modalità degli allegati 1 e 2. Gli importi sono riportati negli allegati 3 e 4. Ogni trasporto è corredato dall’apposito bollettino di accompagnamento in originale. Nel caso in cui la notifica sia relativa a più trasporti, può essere utilizzata una copia del bollettino timbrato e firmato in originale dall’autorità competente di destinazione.
La regione o provincia autonoma di partenza (per la Regione Emilia Romagna, la provincia di partenza), in qualità di autorità competente di spedizione, verifica la corrispondenza della garanzia prestata agli schemi contrattuali e agli importi previsti dal decreto.

Le spedizioni devono soddisfare i seguenti requisiti (art. 3):

  • i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;
  • i contenitori devono presentare etichette in cui sia indicato natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, numero/i di telefono delle persone dalle quali possono essere ottenute informazioni in qualsiasi momento e, quando possibile, l’identità del produttore iniziale dei rifiuti;
  • i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti;
  • le etichette e le istruzioni devono essere redatte nelle lingue degli Stati interessati.

By Ministero




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